Art. 322 bis c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 322 bis. 1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 322, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.

1-bis. Sull’appello decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento (1).

2. L’appello non sospende l’esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 310.

Articolo inserito dall’Articolo 17, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

(1) Comma aggiunto dall’Articolo 4, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 553.


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