Articolo 322. 1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324 (1).
2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.
(1) Comma così modificato dall’Articolo 16, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.