Art. 286 bis c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 286 bis. 1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L’incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l’incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall’imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l’abitazione dell’imputato (1).

2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare l’affezione da HIV, nonchè il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice.

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l’infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell’ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l’incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell’articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l’esecuzione della misura avviene presso l’abitazione dell’imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Articolo aggiunto dall’Articolo 1, D.L. 14 maggio 1993, n. 139.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 439 del 18 ottobre 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone ivi indicate, anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all’Articolo 275, comma 4, cod. proc. pen. e l’applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.


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