Art. 285 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 285. 1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l’imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

2. Prima del trasferimento nell’istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.

3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell’articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell’articolo 11 del codice penale.


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