Articolo 238 bis. 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3 (1).
(1)Articolo aggiunto dall’Articolo 3, comma 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.