Art. 238 bis c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 238 bis. 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3 (1).

(1)Articolo aggiunto dall’Articolo 3, comma 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.


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