Art. 204 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 204. 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

2. Del provvedimento che rigetta l’eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri


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