Art. 186 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 186. 1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l’inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l’atto nè impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

Codice di Procedura Penale

Libro terzo
Parte prima
PROVE

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI


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