Art. 181 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 181. 1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.

2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell’incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell’udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall’articolo 424. Quando manchi l’udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1.

3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.

4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l’impugnazione della relativa sentenza.


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