Articolo 17. 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi:
a) nei casi previsti dall’articolo 12;
b) (1)
c) nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;
d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di una altro reato o di una sua circostanza.
(1)Lettera soppressa dall’Articolo 1, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.