Art. 17 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 17. 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi:

a) nei casi previsti dall’articolo 12;

b) (1)

c) nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di una altro reato o di una sua circostanza.

(1)Lettera soppressa dall’Articolo 1, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.


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