Articolo 151. 1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall’ufficio giudiziario.
2. La consegna di copie dell’atto all’interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purchè ne sia fatta menzione nel verbale (1).
(1)Comma così sostituito dall’Articolo 2, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. L’originario quarto comma è stato soppresso dallo stesso articolo.