Articolo 148. 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
2. Il giudice ove ne ravvisi la necessità, può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l’osservanza delle norme del presente titolo.
3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.
4. La consegna di copia dell’atto all’interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purchè ne sia fatta menzione nel verbale (1).
(1) Comma così sostituito dall’Articolo 1, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.