Art. 124 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 124. 1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

2. I dirigenti degli uffici vigilano sull’osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.

Titolo II : ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE


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