Articolo 118. 1. Il Ministro dell’interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa (1).
1 bis. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all’accesso diretto al registro previsto dall’articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata (2).
2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.
3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio.
(1)Comma così modificato dall’Articolo 4, comma 10, lett. a , D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(2)Comma aggiunto dall’Articolo 4, comma 10, lett. b , D.L. 8 giugno 1992, n. 306.