Art. 117 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 117.1. Fermo quanto disposto dall’articolo 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

2 bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 371 bis, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci (1).

(1)Comma aggiunto dall’Articolo 4, comma 9, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.


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