Art. 101 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 101. 1. La persona offesa dal reato, per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall’articolo 96 comma 2.

2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell’articolo 93 si applicano le disposizioni dell’articolo 100.


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