Art. 88 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 88. Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.


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