Art. 834 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 834. Le parti hanno facoltà di stabilire d’accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.

In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.


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