Art. 831 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 831. Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell’articolo 404.

Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d’appello nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato.

La corte d’appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l’esauriente trattazione e decisione delle altre cause.

Articolo così sostituito dall’Articolo 23, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.


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