Art. 826 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 826. Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro 10 dieci giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione.

Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applica le disposizioni dell’Articolo 288 in quanto compatibili.

Articolo così sostituito dall’Articolo 18, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

1 Rubrica così sostituita dall’Articolo 13, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 826"