Articolo 824. Il lodo deve essere pronunciato nel territorio della Repubblica.
Articolo abrograto dall’Articolo 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Articolo 824. Il lodo deve essere pronunciato nel territorio della Repubblica.
Articolo abrograto dall’Articolo 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
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