Art. 821 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 821. Il decorso del termine indicato nell’articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alla altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.

Articolo così modificato dall’Articolo 14, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.


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