Articolo 82. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo.
Articolo così sostituito dall’Articolo 20, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Attenzione: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Leggi online il testo degli art. di qualsiasi codice legale in Italia:

Articoli simili
Potrebbero interessare anche i seguenti testi correlati a "Articolo 82"
Articolo 2950
Articolo 603
Articolo 522
Articolo 339
Articolo 433
Stampa
Invia
Facebook



Aggiungi ai Preferiti
Facebook
Twitter

