Art. 818 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 818. Gli arbitri non possono concedere sequestri, nè altri provvedimenti cautelari.

Il giudice, che ha concesso un sequestro relativamente a una controversia compromessa in arbitri, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta la pronuncia degli arbitri, provvede all’eventuale revoca del sequestro 1.

1 Comma abrogato dall’Articolo 89, Legge 26 novembre 1990, n. 353.


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