Articolo 815. La parte può ricusare l’arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell’articolo 51.
La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l’arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni 1.
1 Comma così sostituito dall’Articolo 7, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.