Art. 815 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 815. La parte può ricusare l’arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell’articolo 51.

La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l’arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni 1.

1 Comma così sostituito dall’Articolo 7, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.


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