Art. 809 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 809. Gli arbitri possono essere uno o più, purchè in numero dispari.

Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.

In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l’ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810. Qualora manchi l’indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino a riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810 1.

1 Comma così sostituito dall’Articolo 4, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.


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