Articolo 807. Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia.
La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente 1.
Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
1 Comma aggiunto dall’Articolo 2, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.