Articolo 805. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’Articolo 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.