Articolo 804. L’efficacia esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero è dichiarata con sentenza della Corte d’appello del luogo in cui l’atto deve eseguirsi, previo accertamento che l’atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale è stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’Articolo 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.