Art. 803 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 803. Se la richiesta per l’assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l’assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d’ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.

Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice può nominare d’ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata.

Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’Articolo 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.


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