Art. 801 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 801. Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili.

Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’Articolo 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.


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