Art. 800 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 800. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all’estero, purchè non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell’articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell’autorità giudiziaria.

Articolo abrogato dall’Articolo 24, L. 5 gennaio 1994, n. 25.


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