Art. 8 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 8. Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace 1.

E’ competente, qualunque ne sia il valore:

1 per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’articolo 688, secondo comma;

2 per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi 2;

3 per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

4 per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case 2.

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N.B.: Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.

1 Comma sostituito dall’Articolo 18, L. 21 novembre 1991, n. 374 e successivamente così sostituito dall’Articolo 2, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

2 Numero abrogato dall’Articolo 47, L. 21 novembre 1991, n. 374.

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