Art. 798 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 798. Su domanda del convenuto la Corte di appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 395.

In questi casi la corte, secondo i risultati della istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l’efficacia della sentenza straniera.

Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’Articolo 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.


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