Art. 788 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 788. Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma degli articoli 576 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

L’incanto si svolge davanti al giudice istruttore che, quando occorre, può disporre altri incanti a norma dell’articolo 591.

Quando le operazioni sono affidate a un notaio, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.


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