Art. 779 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 779. L’istanza dei creditori e legatari prevista nell’articolo 509 del codice civile si propone con ricorso.

Il pretore fissa con decreto l’udienza di comparizione dell’erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.

Il pretore provvede sull’istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

L’istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell’erede dal beneficio d’inventario.

Se l’erede contesta l’esistenza delle condizioni previste nell’articolo 509 del codice civile, il pretore rimette le parti davanti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.


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