Articolo 775. Il processo verbale d’inventario contiene:
1 la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
2 la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso o del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento;
3 l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
4 l’indicazione delle altre attività e passività;
5 la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.
Se alcuno degli interessati contesta l’opportunità d’inventariare qualche oggetto, l’ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.