Art. 771 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 771. Hanno diritto ad assistere alla formazione dell’inventario:

1 il coniuge superstite;

2 gli eredi legittimi presunti;

3 l’esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;

4 i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.


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