Art. 770 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 770. Quando all’inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:

1 le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756;

2 copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell’istanza e del decreto di rimozione;

3 una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.

La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all’inventario.


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