Art. 765 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 765. La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769.

Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere della pretura. Nei comuni in cui non ha sede la pretura la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del conciliatore.


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