Articolo 763. La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal pretore su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753 numeri 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell’articolo 754 può essere ordinata anche d’ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario.
L’istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.