Art. 751 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 751. L’istanza per la scelta prevista nell’articolo 631, ultimo comma, del codice civile è proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all’onerato.

La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto.


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