Art. 723 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 723. Il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza per la comparizione davanti a sè o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero.


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