Articolo 669 bis. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.
Articolo aggiunto dall’Articolo 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Articolo 669 bis. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.
Articolo aggiunto dall’Articolo 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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