Art. 669-9 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 669. Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 669 ter.

Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore.

In pendenza dei termini per proporre l’impugnazione, la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.

Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell’articolo 669 ter.

Il terzo comma dell’articolo 669 ter si applica altresì nel caso in cui l’azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l’applicazione del comma 2 dell’articolo 316 del codice di procedura penale.

Articolo aggiunto dall’Articolo 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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