Art. 667 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 667. Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell’articolo 426.

Articolo così sostituito dall’Articolo 73, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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