Art. 66 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 66. Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.

Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile dal pretore o dal giudice di cui al secondo comma dell’articolo precedente.


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