Art. 648 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 648. Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia stata concessa a norma dell’Articolo 642.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni 1.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 1984, n. 137, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l’esecuzione provvisoria del decreto d’ingiunzione offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all’Articolo 648, primo comma, e la corrispondenza della offerta cauzione all’entità degli oggetti indicati nel secondo comma dello stesso Articolo 48.


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