Art. 645 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 645. L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’Articolo 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinchè ne prenda nota sull’originale del decreto.

In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.


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