Art. 641 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 641. Se esistono le condizioni previste nell’Articolo 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata 1.

Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato fino a sessanta. Se l’intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla sovranità italiana, il termine non può essere minore di trenta nè maggiore di centoventi giorni 2.

Nel decreto eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento 3.

1 Comma così modificato dall’Articolo 8, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

2 Comma così modificato dall’Articolo 8, comma 2, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

3 Comma così sostituito dalla L. 10 maggio 1976, n. 358. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze all’istante che abbia già a proprio favore un titolo esecutivo.


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