Articolo 637. Per l’ingiunzione è competente il conciliatore, il pretore o il presidente del tribunale, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel numero 2 dell’Articolo 633 è competente anche il capo dell’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati e i procuratori possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede l’associazione professionale alla quale sono iscritti: e i notai possono proporla, osservate le disposizioni relative alla competenza per valore, al pretore del mandamento in cui si trova il loro ufficio o al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio notarile dal quale dipendono.